La possibilità di emettere azioni a voto plurimo è stata introdotta in Italia con lo scopo di incentivare l’apporto di nuovi investimenti nel capitale di rischio in società per azioni senza con ciò pregiudicare l’interesse dei soci di controllo di conservare la posizione di azionista di riferimento della società.
Il testo dell’art. 2351 del codice civile, come novellato dal D.L. n. 91 del 2014, consente infatti alle società per azioni cosiddette “chiuse” di emettere azioni che diano il diritto di esprimere più di un voto (in ogni caso non superiore a tre) con una decisione assunta dall’assemblea dei soci della stessa società che al tempo stesso approva la modifica dello statuto. Al riguardo, appare importante sottolineare che i soci che non abbiano consentito all’adozione della relativa delibera avranno il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437, primo comma, del codice civile.
Anche le Società quotate hanno la possibilità di prevedere l’emissione di azioni con voto maggiorato (fino ad un massimo di 2 voti per azione) il tutto nel rispetto delle previsioni contenute nell’art. 127 quinques del Testo Unico della Finanza (TUF).
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